La cooperazione e lo scopo mutualistico
Articolo 45 Costituzione della Repubblica italiana: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".
Alle imprese cooperative e alle mutue assicuratrici è stato inoltre dedicato il Titolo VI del Libro V del Codice Civile e stante il carattere mutualistico svolto dalle stesse sono previsti numerosi vantaggi di tipo fiscale.
Le coop in breve
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico prevalente o non prevalente (la distinzione avrà importanza anche a livello fiscale) a seconda che:
1.svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2.si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
3.si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove ma, può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Altra importante caratteristica delle cooperative è che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.